Le Fondazioni di Comunità sono enti che hanno una spiccata vocazione a favorire la propria comunità territoriale attraverso erogazioni di denaro e promuovendo la progettazione delle organizzazioni locali. Quando verrà reso operativo il RUNTS le Fondazioni di Comunità dovranno decidere in quale sezione iscriversi.
Qui di seguito si riportano le sezioni del RUNTS previste dall’art 46 del Codice del Terzo Settore
Sezione | Può iscriversi | Non può iscriversi |
---|---|---|
a) Organizzazioni di volontariato | X | |
b) Associazioni di promozione sociale | X | |
c) Enti filantropici | X | |
d) Imprese sociali | X | |
e) Reti associative | X | |
f) Società di mutuo soccorso | X | |
g) Altri enti del terzo settore | X |
Dallo schema si evince che le uniche due opzioni sono la sezione Enti Filantropici e Altri enti del Terzo settore. Infatti, per le sezioni a, b ed e, il presupposto è che si sia Associazioni, come anche per la lettera f.
In teoria, una fondazione di comunità potrebbe anche diventare Impresa sociale ma solo snaturando la propria missione in quanto ex D Lgs 112/17 il 70% delle sue entrate dovrebbero provenire da ricavi prodotti da attività di interesse generale delle imprese sociali, dovrebbero quindi “vendere” beni e servizi e non chiedere erogazioni al territorio.
“Enti filantropici” o “Altri enti del terzo settore”, quindi.
Il naturale approdo dovrebbe essere quello della sezione “Enti filantropici”, data la natura erogativa (o grant making) delle fondazioni di comunità. Infatti l’articolo 37 del Codice del Terzo Settore afferma che gli enti filantropici sono costituiti “al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale”. Il limite di questo profilo di soggetto è che il successivo articolo 38 afferma che “Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi”. Ciò significa che questi enti hanno entrate prevalenti di natura non commerciale e – al di là dei principi di cui al 79 comma 5 del Codice del Terzo Settore sulla perdita della natura non commerciale dell’ente – potrebbero nel medio periodo vedersi ridotta la possibilità di realizzare ad esempio attività diverse o attività di interesse generale commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 2 del Codice medesimo.
D’altro canto, detto che probabilmente non vi è nel breve da parte delle fondazioni di comunità la volontà di realizzare soprattutto attività commerciali, il fatto di essere iscritte nella sezione “enti filantropici” può avvantaggiarle in termini di riconoscibilità della loro attività.
Si aggiunga infine il fatto che non vi è alcuna differenza nell’essere iscritti ad una rispetto all’altra sezione in relazione a agevolazioni o minori adempimenti.
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