Caratteristiche delle Fondazioni di Comunità e alcuni suggerimenti per l’adeguamento dello Statuto

Le Fondazioni di Comunità sono fondazioni di partecipazione, enti che ibridano le caratteristiche dell'Associazione e della Fondazione. Possono essere riconosciute come Enti del Terzo settore ma è opportuno riflettere sul bilanciamento delle funzioni di governo e sul ruolo dell'assemblea all'interno dello Statuto.

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Le Fondazioni di comunità sono Fondazioni di Partecipazione costituite da una pluralità di attori, e che in base allo Statuto mutuano alcune caratteristiche tipiche dell’Associazione, come, ad esempio, la possibilità di far entrare nuovi membri e l’assemblea dei partecipanti. In genere sono realtà operative che valorizzano il contributo di tutti i membri.

Sono pertanto un ibrido tra Associazione e Fondazione e permettono a tutti i membri – che continuano a non essere “soci” – di partecipare ai diversi organi della Fondazione.

Nel Codice del Terzo Settore, nel regolamentare le disposizioni sulle assemblee delle associazioni (articoli 23, 24 e 25) si fa espresso riferimento al fatto che dette disposizioni possono essere applicate – se espressamente richiamate – anche “alle fondazioni del Terzo Settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto”.

A parte l’articolo 23 – che parla di carattere aperto delle associazioni e quindi delle modalità di accesso dei nuovi soci, ma la fondazione come ricordato non ha soci – l’articolo 24 ha come tema l’assemblea e riporta i principi regolatori del diritto di voto dei soci.

L’articolo 25 dispone le competenze inderogabili dell’assemblea, quindi i poteri che nelle associazioni non possono essere assegnati ad alcun altro organo se non all’assemblea.

In entrambi i casi, è consigliabile riportare nello statuto il richiamo diretto agli ultimi commi (il terzo per l’articolo 25 e l’ottavo per l’articolo 26) in termini di non applicabilità. Così facendo, le competenze proprie del Consiglio di amministrazione (ad esempio l’approvazione del bilancio) non “passano” all’organo assembleare e si evita anche di far elevare lo stesso organo assembleare a vera e propria assemblea con le dinamiche – e a volte i problemi – che le assemblee portano con sé nella gestione di un ente di tipo fondativo.

Ovviamente, se in origine la volontà del fondatore/dei fondatori era stata per una soluzione più favorevole verso l’associazione (dando quindi maggiori poteri all’assemblea), questa volontà deve essere confermata e non potrà essere modificata.

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