Le Fondazioni di Comunità potranno iscriversi al RUNTS se:
- rispettano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, il Codice del Terzo Settore
- presentano l’istanza di iscrizione secondo i dettami del decreto ministeriale di prossima emanazione.
In merito ai requisiti, non vi è dubbio che le Fondazioni di Comunità realizzano attività di interesse generale (art 5), e specificamente soprattutto attività di beneficenza di cui alla lettera u), senza che si precluda alcuna altra attività. Né vi è alcun dubbio che siano enti privati, senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In merito agli statuti, seguendo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in riferimento ai requisiti essenziali, la strada per il loro adeguamento non è impervia.
Pertanto, messo in sicurezza lo statuto e verificata la sussistenza dei requisiti sostanziali di Ente del Terzo settore, la Fondazione di Comunità procederà – come anticipato – all’iscrizione al RUNTS seguendo le indicazioni del decreto ministeriale.
Da ciò che si evince dal Codice e dal DM 15 settembre 2020 che regolamenta l’accesso al RUNTS, si può affermare che le fondazioni di comunità:
- che sono iscritte all’Anagrafe ONLUS, potranno procedere all’iscrizione presentando un’istanza semplificata all’ufficio locale del RUNTS;
- che non sono ONLUS, dovranno iscriversi seguendo la procedura standard che verrà riportata nel decreto ministeriale.
In entrambi i casi, le Fondazioni di Comunità dovranno trasmettere i dati relativi al possesso di personalità giuridica riconosciuta ai sensi del d.p.r. 361/2000.
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