Come iscriversi al riparto del 5 per mille

Scopri come fare per iscrivere il tuo ente alle liste del 5x1000 e come rinnovare l’iscrizione.

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Il 22 luglio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio del 5×1000 relativo all’anno fiscale 2019.
Per ogni ente beneficiario sono indicate le preferenze e la quota assegnata arrotondata al secondo decimale.

Il 5×1000 è uno strumento di raccolta fondi che permette agli enti non profit di raccogliere risorse da persone fisiche in modo ricorrente: ogni anno, infatti, in corrispondenza della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono scegliere a chi destinare il 5 per mille della propria IRPEF. E’ uno strumento molto diffuso e conosciuto introdotto dalla legge finanziaria del 2006 e recentemente rinnovato con il decreto legislativo 111/2017 e il DPCM del 23 luglio 2020.

Le organizzazioni non profit che vogliono beneficiare di questo strumento devono accreditarsi all’amministrazione di riferimento. In questa guida scoprirai quali sono le organizzazioni che possono iscriversi alle liste del 5×1000, qual è l’amministrazione di riferimento della tua realtà, quali i passaggi da seguire per accreditarsi, cosa serve per farlo e quali sono le tempistiche. 

I requisiti formali: verifica che il tuo ente sia un soggetto ammesso all'accreditamento al riparto 5x1000

Non tutte le organizzazioni possono accreditarsi al riparto del 5×1000. La legge di stabilità 2015 ha individuato, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, le tipologie di organizzazioni, pubbliche e private, ammissibili. Tali organizzazioni sono:

  • Organizzazioni di volontariato (OdV) di cui alla legge n. 266 del 1991
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale-Onlus (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
  • Cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991
  • Organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
  • Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  • Associazioni di promozione sociale (APS) le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
  • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
  • Associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
  • Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, associate ad una federazione nazionale, una disciplina sportiva, un ente di promozione sportiva, che svolgono attività di avviamento allo sport di under 18, over 60 e persone svantaggiate.
  • enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute 
  • enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere o promuovere attività di ricerca scientifica.
  • Enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
  • Fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute
  • Associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai due punti precedenti e che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.
  • il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  • Gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dotati di autonomia speciale
  • Gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzano, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni
  • Enti gestori aree protette
  • Comuni (per le sole attività sociali svolte) 

Se la tua organizzazione corrisponde ad una o più di queste tipologie tipologie, può accedere all’iscrizione ai registri (liste) del 5×1000.

TIPS: a partire dal 2021 ODV, APS, Onlus, incluse le Cooperative Sociali, Fondazioni e Associazioni riconosciute che agiscono negli ambiti delle Onlus saranno ricompresi in una unica tipologia di organizzazione: gli Enti del Terzo Settore. Successivamente all’estinzione dell’ambito “Volontariato e Onlus” pertanto tali enti potranno accedere al 5×1000 solo se regolarmente iscritti al registro unico nazionale del Terzo Settore, salvo che non abbiano i requisiti per iscriversi ad un altro elenco.

In quale registro iscrivere l’ente: come individuare l’ambito e la lista corretti

A seconda della tipologia di organizzazione e delle attività svolte, la legge ha definito la finalità e l’amministrazione di riferimento. 

Proprio perché cambiano le regole di accesso e i meccanismi di funzionamento è importante, dopo aver verificato di essere tra gli enti ammissibili, individuare l’amministrazione cui è possibile accreditarsi.

Di seguito è disponibile una tabella riepilogativa delle diverse finalità per trovare la tua amministrazione di riferimento.

AMBITO DI RIFERIMENTO (DEFINITO DALLA LEGGE)QUALI ENTI POSSONO ISCRIVERSIAMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA
Volontariato e OnlusODV, APS, ONLUS (incluse le Cooperative Sociali), Fondazioni e Associazioni che agiscono negli ambiti delle Onlus, enti ecclesiastici (onlus parziali)Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore competente
Ricerca scientifica e universitariaEnti e istituzioni di istruzione; Istituti universitari e di ricercaMinistero dell’università e della ricerca
Ricerca sanitariaEnti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionaleMinistero della salute
Associazioni Sportive DilettantisticheASDComitato olimpico nazionale italiano
Attività sociali del Comune di residenzaComuni-
Attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggisticiIstituti controllati dal MIBACT e dotati di autonomia speciale; Enti per la promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggisticiMinistero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Enti gestori aree protetteEnti gestori aree protette Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare

Come iscriversi al Registro del Volontariato e delle Onlus

Chi può iscriversi:

Organizzazioni di VolontariatoAssociazioni di Promozione SocialeOnlus (incluse le Cooperative Sociali), Fondazioni e Associazioni riconosciute che agiscono negli ambiti delle Onlus.

Come iscriversi:

  1. richiesta di iscrizione. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata esclusivamente da soggetti abilitati Entratel o Fisconline o tramite gli intermediari abilitati all’invio delle dichiarazioni attraverso la compilazione e l’invio telematico della “Domanda 5 per mille” (il prodotto informatico si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate). Le richieste di iscrizione possono essere inoltrate entro il 07 maggio.
  2. convalida dei requisiti. Successivamente all’invio per via telematica della “Domanda 5 per mille” è necessario inviare via PEC  o raccomandata A/R alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate l’attestazione della persistenza dei requisiti per l’iscrizione e una copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante. Tale invio deve avvenire entro il 1° giugno.

Scadenze:
la richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 7 maggio. La convalida dei requisiti entro il 1° luglio. E’ possibile iscrivere la propria organizzazione anche oltre questi termini, ma comunque entro il 30 settembre, pagando una mora di 250 euro.

Approfondimento: Istruzioni per l’iscrizione al cinque per mille 2019 enti del volontariato – Agenzia delle Entrate

Come accreditarsi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Chi può accreditarsi:
enti del Terzo Settore

Come accreditarsi: 

  1. l’ente del Terzo Settore, in fase di iscrizione al registro unico, deve dichiarare espressamente se intende accreditarsi al riparto del 5×1000. Può comunque procedere con l’accreditamento successivamente purché entro il 10 aprile dell’anno in corso (caso contrario l’accreditamento vale dall’anno successivo);
  2. entro il 20 aprile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti al RUNTS che hanno dichiarato di voler partecipare al riparto del 5×1000. Il  legale rappresentante dell’ente,  entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  3. il Ministero pubblica, entro il 10 maggio, l’elenco degli enti del Terzo Settore iscritti al contributo con le variazioni apportate.

Scadenze:
la richiesta di accreditamento deve essere effettuata entro il 10 aprile. La convalida dei requisiti entro il 30 aprile.E’ possibile iscrivere la propria organizzazione anche oltre questi termini, ma comunque entro il 30 settembre, pagando una mora di 250 euro. Tale ipotesi è confermata fino al 2021; riguardo agli anni successivi si attendono conferme dall’amministrazione finanziaria.

Come accreditarsi al CONI

Chi può accreditarsi:
Associazioni Sportive Dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni, o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Come accreditarsi:

  1. le associazioni sportive dilettantistiche presentano domanda d’iscrizione al CONI entro il 10 aprile attraverso la procedura informatica presente sul portale; 
  2. entro il 20 aprile il CONI pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti. Il  legale rappresentante dell’ente,  entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  3. il CONI, entro il 10 maggio, pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate.

Scadenze:
la richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 10 aprile. La convalida dei requisiti entro il 30 aprile. E’ possibile iscrivere la propria organizzazione anche oltre questi termini, ma comunque entro il 30 settembre, pagando una mora di 250 euro. Tale ipotesi è confermata fino al 2021; riguardo agli anni successivi si attendono conferme dall’amministrazione finanziaria.

Consigli:
Per compilare correttamente la documentazione richiesta, ti consigliamo di leggere le istruzioni per l’iscrizione al cinque per mille associazioni sportive dilettantistiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

Come accreditarsi al Ministero dell'Università e della Ricerca

Chi può accreditarsi:
Enti e istituzioni di istruzione, formazione, ricerca, iscritti all’Anagrafe Nazionale della Ricerca.

Come accreditarsi:

  1. gli enti presentano domanda d’iscrizione al Ministero dell’università e della ricerca entro il 10 aprile attraverso la procedura informatica presente sul portale; 
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti. Il  legale rappresentante dell’ente,  entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione.

Scadenze:
la richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 10 aprile. La convalida dei requisiti entro il 30 aprile.

Consigli:
Per compilare correttamente la documentazione richiesta, ti consigliamo di leggere le linee guida predisposte dal MIUR.

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Come accreditarsi al Ministero della Salute

Chi può accreditarsi:
Enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute; associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.

Come accreditarsi:

  1. gli enti presentano domanda d’iscrizione al Ministero della salute  –  Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità  entro il 10 aprile attraverso la procedura informatica presente sul portale. L’istanza deve contenere l’indicazione della denominazione, della sede e del codice fiscale ed essere corredata da una dichiarazione recante l’attività’ di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della salute; 
  2. entro il 20 aprile il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti iscritti. Il  legale rappresentante dell’ente,  entro il 30 aprile, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione;
  3. entro il 10 maggio, pubblica l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate.

Scadenze:
la richiesta di iscrizione deve essere effettuata entro il 10 aprile. La convalida dei requisiti entro il 30 aprile.

Consigli:
Per compilare correttamente la documentazione richiesta, ti consigliamo di leggere le indicazioni predisposte dal Ministero della Salute.

Come accreditarsi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo

Chi può accreditarsi:
Enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che svolgono da statuto o per legge, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

Come accreditarsi:
Per accreditarsi al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo è necessario inviare per via telematica, seguendo una procedura online, la richiesta di iscrizione entro il 28 febbraio di ogni anno. La procedura online da seguire è accessibile dal sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata:

  • la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere alla lista
  • una relazione sintetica descrittiva dell’attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell’ultimo quinquennio

Scadenze:
28 febbraio

Consigli:
Per maggiori informazioni sull’accreditamento si consiglia di visitare il sito web dei procedimenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di leggere le indicazioni sul portale del Ministero, nella sezione dedicata al 5×1000 

Come accreditarsi al Ministero dell'Ambiente

Chi può accreditarsi:
Enti gestori di parchi nazionali

Come accreditarsi:
Per accreditarsi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è necessario inviare per via telematica, seguendo una procedura online, la richiesta di iscrizione entro il 28 febbraio di ogni anno. Entro il 31 marzo il Ministero redige l’elenco degli enti che hanno presentato istanza, indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco e’ pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell’ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro 10 giorni dalla pubblicazione di detto elenco. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 26 aprile, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti
ammessi al riparto e a quelli esclusi, che verranno poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate.

Scadenze:
l’invio della domanda corredata dei documenti richiesti deve pervenire entro il 28 febbraio.

 

Come funziona il rinnovo dell’iscrizione alle liste del 5x1000

Indipendentemente dal registro, successivamente alla prima annualità di iscrizione, non viene più richiesto all’ente nessuna ulteriore iscrizione.

L’ente è obbligato a rinnovare la propria iscrizione solo nel caso di modifica del rappresentante legale successivamente alla prima iscrizione: in questo caso, l’ente è obbligato a inviare apposita comunicazione nella quale il nuovo rappresentante legale sotto propria responsabilità conferma con dichiarazione sostitutiva relativa alla permanenza dei requisiti richiesti dalla legge, con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.

Dove trovare gli elenchi permanenti del 5x1000 2020

Gli elenchi permanenti degli iscritti al 5×1000 per l’anno 2020 sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate in data 31 marzo. Gli elenchi includono gli enti iscritti dall’anno 2019 e le modifiche apportate agli enti già iscritti che hanno segnalato la variazione dei propri dati. Sono stati espunti enti in base alle loro stesse comunicazioni o ai controlli delle amministrazioni competenti.

Riferimenti di legge sull'iscrizione alle liste del 5x1000

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